1. Al fine di assicurare la continuità didattica agli alunni con disabilità certificata almeno per la durata di un intero grado di istruzione, i docenti specializzati in attività di sostegno in servizio con contratto a tempo indeterminato, prima di poter chiedere il trasferimento su posto disciplinare, permangono sul posto organico di sostegno per un periodo non inferiore a cinque anni.
1. Per tutta la durata del periodo di cui all'articolo 1 i docenti interessati hanno diritto a specifici incentivi, definiti con il decreto di cui al comma 3.
2. Al termine del periodo minimo di cinque anni di permanenza obbligatoria su posti di insegnamento per il sostegno all'integrazione scolastica previsto dall'articolo 1, i docenti, con apposita domanda, possono permanere negli stessi posti per un periodo minimo di eguale durata, con diritto a incentivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1.
3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di apposita contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative ovvero dalla constatazione, da parte dello stesso Ministro della pubblica istruzione, della mancanza di accordo delle parti decorsi tre mesi dalla loro convocazione.
1. I docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, possono, con apposita domanda, chiedere il trasferimento su posto disciplinare ovvero permanere sul posto di sostegno e avvalersi degli incentivi disposti dal medesimo decreto.
1. L'incarico a tempo determinato dei docenti assegnati all'insegnamento di sostegno permane per tutta la durata del grado scolastico frequentato dall'alunno con disabilità certificata.
1. All'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole da: «nelle aree disciplinari» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di un unico elenco risultante dalle diverse graduatorie relative alle rispettive classi di concorso».
2. All'articolo 40, comma 3, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, le parole: «ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria,» sono soppresse.
1. I docenti specializzati in attività di insegnamento di sostegno costituiscono una risorsa professionale in dotazione alle singole comunità scolastiche e locali; svolgono una funzione di supporto metodologico specifico agli altri docenti del consiglio di classe ai fini dell'integrazione dell'alunno con disabilità certificata con i compagni di classe e con l'intera comunità scolastica; promuovono il coordinamento della rete dei servizi territoriali per favorire la sua integrazione sociale, anche in
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.