PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di assicurare la continuità didattica agli alunni con disabilità certificata almeno per la durata di un intero grado di istruzione, i docenti specializzati in attività di sostegno in servizio con contratto a tempo indeterminato, prima di poter chiedere il trasferimento su posto disciplinare, permangono sul posto organico di sostegno per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 2.

      1. Per tutta la durata del periodo di cui all'articolo 1 i docenti interessati hanno diritto a specifici incentivi, definiti con il decreto di cui al comma 3.
      2. Al termine del periodo minimo di cinque anni di permanenza obbligatoria su posti di insegnamento per il sostegno all'integrazione scolastica previsto dall'articolo 1, i docenti, con apposita domanda, possono permanere negli stessi posti per un periodo minimo di eguale durata, con diritto a incentivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1.
      3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di apposita contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative ovvero dalla constatazione, da parte dello stesso Ministro della pubblica istruzione, della mancanza di accordo delle parti decorsi tre mesi dalla loro convocazione.

 

Pag. 5

Art. 3.

      1. I docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, possono, con apposita domanda, chiedere il trasferimento su posto disciplinare ovvero permanere sul posto di sostegno e avvalersi degli incentivi disposti dal medesimo decreto.

Art. 4.

      1. L'incarico a tempo determinato dei docenti assegnati all'insegnamento di sostegno permane per tutta la durata del grado scolastico frequentato dall'alunno con disabilità certificata.

Art. 5.

      1. All'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole da: «nelle aree disciplinari» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di un unico elenco risultante dalle diverse graduatorie relative alle rispettive classi di concorso».
      2. All'articolo 40, comma 3, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, le parole: «ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria,» sono soppresse.

Art. 6.

      1. I docenti specializzati in attività di insegnamento di sostegno costituiscono una risorsa professionale in dotazione alle singole comunità scolastiche e locali; svolgono una funzione di supporto metodologico specifico agli altri docenti del consiglio di classe ai fini dell'integrazione dell'alunno con disabilità certificata con i compagni di classe e con l'intera comunità scolastica; promuovono il coordinamento della rete dei servizi territoriali per favorire la sua integrazione sociale, anche in

 

Pag. 6

funzione della realizzazione delle migliori condizioni di preparazione per l'eventuale accesso dell'alunno al mondo del lavoro.
      2. All'inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il primo mese dall'inizio delle lezioni, tutti i docenti delle classi cui sono iscritti alunni con disabilità certificata sono tenuti a programmare il progetto didattico personalizzato di integrazione, che prevede anche la realizzazione di idonee attività formative svolte da esperti.
      3. Gli interventi didattici dei docenti specializzati in attività di sostegno sono finalizzati allo sviluppo delle potenzialità personali dell'alunno con disabilità certifica e degli alunni della sua classe sotto il profilo dell'apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione. I medesimi interventi sono, altresì, finalizzati a valutare le potenzialità personali dell'alunno con disabilità certificata, ai fini del suo eventuale inserimento nel mondo del lavoro.
      4. Gli studenti universitari che aspirano all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado sono tenuti a frequentare corsi semestrali di almeno 200 ore concernenti gli aspetti pedagogici, didattici e organizzativo-giuridici relativi all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata.
      5. Chiunque intenda conseguire la specializzazione per le attività didattiche di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata è tenuto a frequentare corsi di almeno 800 ore.
      6. Tutti i docenti incaricati su classi con alunni con disabilità certificata sono tenuti a frequentare corsi annuali di aggiornamento in servizio sulle problematiche dell'integrazione scolastica, sulla base di accordi sindacali decentrati. I docenti specializzati in attività di sostegno sono tenuti, inoltre, a frequentare ulteriori corsi di formazione annuali, sulla base di accordi sindacali decentrati.
      7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per l'integrazione delle persone disabili, di cui al decreto del
 

Pag. 7

Ministro della pubblica istruzione 30 agosto 2006, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, come elementi essenziali delle prestazioni scolastiche, indicatori di qualità idonei a valutare per ogni classe e per ogni scuola il livello di qualità di integrazione scolastica realizzata.

Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.